La nuova 46/90: la fine del fai-da-te

giba2.jpgSpesso e volentieri, durante la manutenzione, il tecnico richiederà di poter visionare la dichiarazione di conformità dell'impianto al fine di poterlo segnalare sull'allegato G (o F se superiore ai 35 kW). Cos'è questa "dichiarazione di conformità"? È il documento che l'idraulico, dal 1990, è obbligato a consegnare al committente al fine di attestare la corretta esecuzione dei lavori e per sancire la presa in carico di responsabilità su quanto eseguito per 10 anni.

Dal 1990 ad ora questo documento spesso non è stato rilasciato (per vari motivi) oppure, molto più comunemente, è stato smarrito durante un passaggio di proprietà. I documenti della caldaia di solito non vengono ritenuti così importanti da dover essere correttamente trasmessi.

Il DM 37/08 (conosciuto come "la nuova 46/90") è entrato in vigore lo scorso 27/03/2008 e molti sono ancora ignari dell'importanza fondamentale di questo nuovo Decreto Ministeriale. Questo decreto inserisce nuovi e pesanti dettami in materia di sicurezza sugli impianti rafforzando principalmente i requisiti professionali necessari, l'importanza di un'esecuzione dichiarabile conforme agli standard di sicurezza di legge e l'opportunità di attestare il funzionamento a norma di tutti gli impianti antecedenti al 1990 per cui non era prevista alcuna dichiarazione da parte dell'installatore.

Esponiamo allora alcune delle novità eclatanti di questa nuova normativa:

  1. Dichiarazione di conformità: da sempre importante ora lo è anche di più. Nelle compravendite immobiliari, infatti, il venditore è obbligato a portare, in sede di stipula davanti al notaio, tutte le dichiarazioni di conformità relative agli impianti dell'immobile oggetto della compravendita. Qualora non fossero disponibili e il venditore non intendesse pagare per ottenerle, la compravendita potrà esser eseguita esplicitando che venditore e compratore sono coscienti che gli impianti dovranno esser messi a norma (e quindi il venditore dovrà comunque abbassare il prezzo dell'immobile). Se, invece, ci si volesse metter a norma bisogna ricorrere ad un professionista termotecnico abilitato che, effettuate le operazioni di accertamento, rilascerà la Dichiarazione di Rispondenza, che attesta che l'impianto è costruito conformemente alle norme in vigore all'atto della realizzazione;
  2. Passano a 7 gli anni per ottenere i titoli per diventare installatore se alle dirette dipendenze di un'azienda in possesso dei requisiti (prima erano 3). 3 sono gli anni di esperienza in progettazione, necessari per i progettisti una volta conseguita la qualifica. L'esperienza deve essere comprovata da progetti depositati. Qui sorge il dubbio: le aziende che si troveranno senza requisiti come faranno? che validità hanno le dichiarazioni di conformità rilasciate durante il periodo di attività? Le note esplicative dovranno risolvere anche queste neo-incongruenze;
  3. Aumento a 50kW della soglia per la progettazione obbligatoria: il vecchio limite che rendeva obbligatoria la progettazione per la realizzazione dell'impianto termico era di 35kW.
  4. Obbligo di manutenzione ordinaria: viene rimarcata la necessità della manutenzione ordinaria prescritta dal costruttore/installatore da farsi effettuare da personale tecnico con preparazione specifica e in possesso dei requisiti di idoneità. Questa presa di posizione da parte del legislatore non può che farci piacere, visto che finalmente viene riconosciuta l'assoluta necessità di far controllare il corretto funzionamento della caldaia.

Sebbene sia encomiabile lo sforzo di unificare tante norme che riguardano sicurezza impianti che prima erano suddivise in tante norme, leggi e decreti, rimane la perplessità riguardo ai vuoti che l'abrogazione coatta ha lasciato.

Speriamo vivamente che nel prossimo futuro, lo Stato tracci delle linee guida ben precise e che lo spirito della ricerca di sicurezza ed efficienza non venga mai meno.