Per il DPR 74/2013 questo controllo riguarda il generatore (la caldaia), la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati; e la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.
Dunque per effettuare il controllo di efficienza energetica devono essere svolte tutte le operazioni previste nella manutenzione, allargando il controllo anche ai sistemi di trattamento dell’acqua se ci sono (addolcitori) e ai sistemi di regolazione della temperatura (i termostati ambiente); a ciò si aggiunge la prova dei fumi dalla quale si rileva il rendimento della caldaia.
Il rendimento deve soddisfare quanto previsto nell’Allegato B del Decreto del Presidente della Repubblica n.74 del 2013, mentre il parametro di combustione relativo al monossido di carbonio (CO) deve essere inferiore a 1000 ppm (parti per milione), secondo quanto prescritto dalla norma UNI 10389.
Per il controllo di efficienza energetica il DPR 74/2013 impone, per le caldaie a gas domestiche, una cadenza MINIMA quadriennale, cadenza che viene limitata ai soli generatori con meno di 8 anni di vita (dalla data di prima accensione) e che si trovano all’esterno (quindi sul balcone NON VERANDATO). Dunque il controllo di efficienza energetica non necessariamente segue la periodicità prevista per le manutenzioni.
L’allegato A del DPR 74/2013 riporta infatti:
Tipologia Impianto |
Alimentazione |
Potenza termica (kW) |
Cadenza controlli di efficienza energetica (anni) |
Impianti con generatore di calore a fiamma |
Generatori alimentati a combustibile liquida o solido (es.gasolio) |
10<P<100 |
2 |
P>=100 |
1 |
||
Generatori alimentati a gas, metano o GPL |
10<P<100 |
4 (se con meno di 8 anni di età e se posta in esterno) |
|
P>=100 |
2 (se con più di 8 anni di età e poste in esterno o poste all’interno di un locale abitato) |
Per fare un esempio concreto, supponiamo di avere installato quest’anno (2016) una nuova caldaia domestica con potenza nominale pari a 24 kW (come la quasi totalità delle caldaie presenti nelle nostre abitazioni); La caldaia è posta sul terrazzo non chiuso da alcuna veranda; Dal libretto di uso e manutenzione del fabbricante abbiamo un’indicazione sulla periodicità delle manutenzioni con cadenza annuale.
In questo caso con l’intervento di prima accensione vengono eseguite tutte le prove previste per la certificazione del rendimento di efficienza energetica ed il manutentore provvederà alla trasmissione della documentazione e l’aggiornamento del catasto termico; il 2016 diventa così l’anno 0 in cui la caldaia viene certificata presso l’ente deputato (Provincia di Taranto).
Nel 2017, 2018 e 2019, rispettivamente 1°, 2°e 3°anno di “vita” della caldaia, verrà eseguita la sola manutenzione come richiesto dal libretto di uso e manutenzione.
Nel 2020, 4° anno di vita della caldaia, verrà effettuata sia la manutenzione che la certificazione del rendimento energetico.
Nel 2021, 2022 e 2023, 5°,6°e 7° anno, di nuovo si effettuerà la sola manutenzione.
Nel 2024, 8° anno, si effettuerà la manutenzione e la certificazione, ma da questo anno in avanti la cadenza della certificazione non sarà più quadriennale, ma diventerà biennale.
Così, nel 2025 effettuerà la sola manutenzione, ma nel 2026 sarà sottoposto sia a manutenzione che a certificazione. E così a seguire.
Se la caldaietta dell’esempio fosse stata installata all’interno dell’abitazione, o se il terrazzo fosse stato verandato, già dal 2018 sarebbe stato obbligatorio effettuare anche il controllo di efficienza energetica.
Per tutte le caldaie che già nel 2016 hanno superato gli otto anni di vita, benché siano poste in esterno dell’abitazione, la frequenza della certificazione del rendimento energetico sarà biennale.