Manutenzione Periodica

Con il termine MANUTENZIONE si intendono tutte quelle operazioni ordinarie che si eseguono su un impianto per verificare se questo risponde alle norme di sicurezza, per mantenerlo in buono stato e per garantire la sua efficienza nel tempo. La maggior parte delle operazioni di manutenzione si concentrano sul generatore di calore, anche se non dovrebbero essere dimenticate quelle sulle rimanenti parti dell’impianto (come ad es. il sistema di adduzione del gas, i collettori solari se presenti, i dispositivi di sicurezza antincendio, ecc.).

Una corretta manutenzione di una caldaia domestica dovrebbe:

  • Verificare la rispondenza del locale dove è installato il generatore alla normativa;
  • Effettuare il controllo visivo dello stato di conservazione del camino o del canale da fumo;
  • Rimuovere il bruciatore dal corpo caldaia;
  • Effettuare la pulizia scrupolosa dello scambiatore tramite la rimozione di tutte le incrostazioni anche all’interno delle varie parti;
  • Effettuare la pulizia e rimontaggio del bruciatore;
  • Effettuare la pulizia interna ed esterna della caldaia da polvere e corpi estranei;
  • Controllare la pressione dei vasi d’espansione ed eventualmente ripristino della corretta pressione di precarica;
  • Verificare la durezza dell’acqua e della presenza (se necessario) del sistema di trattamento dell’acqua calda sanitaria e di quella del circuito di riscaldamento;
  • Compilare e sottoscrivere il rapporto di controllo di efficienza energetica (allegato tipo 1 o ex allegato G) segnando eventuali osservazioni, raccomandazioni e prescrizioni.

Da sottolineare che, come ribadito anche dallo stesso Ministero dello Sviluppo Economico, il rapporto di controllo di efficienza energetica (allegato tipo 1, ex allegato G), a discapito della sua denominazione che richiama fortemente il controllo di efficienza energetica, va compilato sempre alla fine delle operazioni di manutenzione anche quando il controllo di efficienza energetica non è stato eseguito. In questo caso il manutentore lascerà in bianco gli spazi riservati ai risultati del controllo strumentale.

Tutte queste operazioni hanno bisogno di minimo tre quarti d’ora per gli impianti domestici e può superare l’ora in caso di impianti più complessi.

Manutenzioni eseguite in tempi più ristretti equivalgono a scarsa qualità dell’intervento o imperizia del manutentore che è passibile di sanzione secondo quanto previsto dal D.P.R. 74/2013.

Lo stesso Decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013 demanda all’impresa installatrice(l’idraulico) il compito di fornire precise indicazioni tecniche sulla periodicità e prescrizioni per eseguire la manutenzione all’impianto (la stessa indicazione viene ripresa in sede di Legge regionale pugliese e Regolamento vigente della Provincia di Taranto).

Se tali indicazioni non sono fornite dall’impiantista che ha installato la caldaia, la normativa, in questi casi, prevede di seguire le prescrizioni elaborate dal fabbricante dell’apparecchio.

Infatti ogni apparecchio che si acquista (la caldaia in questo caso, ma vale ad esempio per qualsiasi altro elettrodomestico) è corredato da un libretto d’uso e manutenzione comunemente detto “libretto di istruzioni” dove sono specificate le operazioni da eseguire per la manutenzione e la relativa periodicità di effettuazione. Pertanto l’attività di programmazione temporale della manutenzione è demandata al costruttore.

Oltre alla periodicità, al costruttore la normativa demanda anche l’individuazione delle operazioni da svolgere sull’apparecchio da lui prodotto. La scelta del legislatore è motivata dal fatto che ogni apparecchio è caratterizzato da proprie peculiarità e solo il fabbricante può conoscerne i limiti e le caratteristiche del prodotto che ha immesso sul mercato.

Dunque la norma non “prescrive” la periodicità per la manutenzione, ma quest’ultima deve essere effettuata secondo quanto prescritto nel libretto d’uso e manutenzione che viene fornito obbligatoriamente, come prescritto dalla legge, nel momento in cui esce dalla fabbrica.

 

PROVA FUMI

Per PROVA DEI FUMI si intende la misurazione dei parametri di combustione tramite apposita strumentazione (ANALIZZATORE FUMI) e la determinazione del rendimento dell’apparecchio.

 

Di fatto è un controllo abbastanza veloce che si esegue a fine manutenzione e assicura la regolare funzionalità dell’apparecchio a salvaguardia della sicurezza degli abitanti dei locali riscaldati e del risparmio di combustibile.

Si precisa che il parametro di combustione relativo al monossido di carbonio (CO) deve essere inferiore a 1000 ppm (parti per milione), secondo quanto prescritto dalla norma UNI 10389.